Alla mediazione si accede con il deposito della domanda presso l’Organismo, che designerà un mediatore non oltre 15 giorni. La durata massima della mediazione è di 4 mesi.
Il cittadino che si avvale dello strumento della conciliazione potrà accedere ad essa autonomamente ovvero, ove lo riterrà opportuno, farsi assistere da un avvocato di fiducia. All’utente verrà riconosciuto un credito d’imposta fino ad euro 500,00, in caso di esito positivo della mediazione, ridotto alla metà in caso di insuccesso. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000,00 euro.
Anche i cittadini non abbienti potranno ricorrere all’Organismo di mediazione, potendo avvalersi del beneficio del gratuito patrocinio.
Lo scopo della mediazione è quello di ridurre i tempi della giustizia e di deflazionare l’enorme contenzioso che affluisce nelle aule dei Tribunali, costituendo essa un valido strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione.
Una norma nata con lo scopo di alleggerire le aule di tribunale dalla montagna di cause civili pendenti (attualmente in Italia sono 5 milioni, molte delle quali di scarso valore economico) e di tagliare i tempi e i costi della giustizia.
RispondiEliminaTutti i vantaggi
La conciliazione - tecnicamente detta "mediazione commerciale" - ha diversi vantaggi. E' una procedura:
• Rapida: si può risolvere anche in una sola seduta. La durata massima è di 4 mesi mentre la durata di un giudizio civile è di anni.
• Economica: il risparmio principale sta nel fatto che non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato, ma non ci sono nemmeno spese per perizie e tasse giudiziarie. Per avviare la procedura sono sufficienti 40 euro. Gli onorari del conciliatore sono fissi e contenuti. Ecco la tabella:
Valore della lite (in euro)
Spesa (per ciascuna parte)
- fino a 1.000: € 65
- da 1.001 a 5.000:
€ 130
- da 5.001 a 10.000:
€ 240
- da 10.001 a 25.000:
€ 360
- da 25.001 a 50.000:
€ 600
- da 50.001 a 250.000:
€ 1.000
- da 250.001 a 500.000:
€ 2.000
- da 500.001 a 2.500.000:
€ 3.800
- da 2.500.001 a 5.000.000:
€ 5.200
- oltre 5.000.000:
€ 9.200.
Inoltre il compenso ai mediatori è fiscalmente detraibile con la dichiarazione dei redditi, fino a un importo di 500 euro (se la mediazione non ha successo può comunque essere detratta la metà del compenso).
• Imparziale: il conciliatore è un terzo imparziale, nel senso che non deve avere interessi in comune con nessuna delle parti. Il ministero delle Giustizia pubblica l'elenco dei mediatori abilitati.
• Semplice: il mediatore deve cercare di trovare un accordo che tuteli gli interessi di entrambe le parti e devono essere le parti stesse a definire i contenuti dell’accordo finale, che può essere anche diverso da quello che prescrive la legge sulla materia e che, una volta firmato, viene omologato dal tribunale e diventa vincolante. Se non si arriva a un accordo le parti possono passare alla via legale.
Condominio e Rc Auto rinviati all'anno prossimo
L'universo delle controversie trattabili dal conciliatore è ampio: si va dai diritti reali (proprietà, usufrutto ecc.) alle locazioni, le successioni, i contratti assicurativi e bancari, la responsabilità medica, la diffamazione a mezzo stampa. Rimangono escluse in questa prima fase solo le liti condominiali e quelle legate alle Rc auto che entreranno nella lista tra un anno, il 20 marzo 2012.
Avvocati sul piede di guerra
La grande novità sta nel fatto che il cittadino non è obbligato rivolgersi a un avvocato. La perdita di una prerogativa che ha portato l'Organismo unitario dell'avvocatura a proclamare una giornata di sciopero. Secondo l'Oua, "rendere obbligatoria la conciliazione è contro la Costituzione". Il punto più critico riguarderebbe la formazione dei mediatori: "per mediare cause anche importanti è sufficiente una laurea, anche breve, e un corso di 50 ore". (A.D.M.)
l'intervento dell'anonimo precedente fa pubblicità occulta?
RispondiEliminamedita anonimo precedente medita e fai tesoro di quello che ho detto.
Renato