L'8 Dicembre 1980 cade sotto i drammatici colpi di Mark Chapman il grande John Lennon. Mark Chapman, un mitomane, dichiarerà che il suo odio per il musicista traeva origine da due sue canzoni : Imagine e God. Soprattutto God ispirava il suo odio, in quanto fervente cristiano, non tollerava l'affermazione di Lennon, secondo la quale "Dio è solo una fantasia, che l'uomo si è creato per cercare rifugio dalle proprie paure".
Chapman forse, non aveva capito a cosa si riferiva il grande musicista in God. Dio non era l'oggetto del cruccio del maestro bensì erano i Fab four ossia i Beatles , anzi quello che stava connotando in quel periodo il dopo band. A riprova di questo fatto, cioè che Dio c'entrava poco con la canzone in questione, esiste un'intervista rilasciata da John ad una radio americana la RKO Radio il giorno del suo assassinio: Dobbiamo ringraziare Dio, o chiunque ci sia lassù, per essere tutti sopravvissuti. Siamo sopravvissuti al Vietnam, al Watergate, al tremendo sconquasso del mondo. Noi fummo ai vertici negli anni Sessanta. Adesso è cambiato. Mi incammino verso un futuro sconosciuto: ma sono ancora qui e fin quando c’è vita c’è speranza”.
Io mi chiedo cosa avrebbe prodotto ancora il genio musicale del grande John, se fosse rimasto in vita, lui che era per non violenza ed invece è morto in maniera violenta.
Il sogno è finito.
Cosa posso dire?
il sogno è finito.
Ieri ( Yesterday)
ero un tessitore di sogni, (Dreamweaver)
ma ora sono rinato.
Ero il tricheco (Walrus)
ma ora sono John
E così cari amici
dovete solo andare avanti
Il sogno è finito
Quanto tempo è trascorso dall’ultimo mio intervento?
RispondiEliminaMesi? Anni? Giorni? Oppure l’attimo di un tempo atteso nella speranza di vagare nel nulla, quel nulla dell’oggi in contrapposizione a questo attuale Governo.
Nessuno ricorda i miei interventi passati ma non troppo passati. Oggi posso definirli attuali con un po’ di ritardo di mesi, anni, giorni o attimo di tempo.
Il nuovo disegno costituzionale si può riassumere tra la nuova composizione della repubblica; l’autonomia funzionale e statutaria; la podestà legislativa; la podestà regolamentare; la titolarità amministrativa; l’autonomia finanziaria; il proprio patrimonio; l’indebitamento.
L’art.114 della Costituzione nel nuovo testo compare la parola “riparte” in sostituzione di “sostituita”. Significa che la Costituzione nel vecchio articolo 114 ripartiva la Repubblica in Regione, province, comuni.
Per l’autonomia finanziaria di tutti gli enti territoriali, c’è da dire che hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Quindi l’autonomia finanziaria si racchiude in: entrate proprie,; tributi propri; compartecipazione al gettito dei tributi locali.
Affiancato ad esso, ossia accanto all’autonomia finanziaria è previsto l’intervento dello Stato. Quindi con la legge dello Stato è istituito un fondo perequativo.
Questo fondo viene finanziato in due principi fondamentali
a) il fondo è senza vincoli di destinazione
b) il fondo è a favore dei territori con minime capacità fiscali per abitante.
È giusto osservare che parlo di un sistema di perequazione fiscale al quale non sono previsti altri parametri.
Per quanto concerne l’intervento dello Stato abbiamo l’azione a favore di determinati comuni, province, regioni e città metropolitane con due aspetti:
1) destinazione risorse aggiuntive
2) effettuare interventi speciali
gli enti territoriali possono solo ricorrere all’indebitamento solo per finanziare le spese di investimento e non più per le spese correnti.
Renato segue commento
Con la legge del 5/5/2009 n.42 il parlamento ha delegato il governo in materia di federalismo fiscale. La legge è entrata in vigore 21/05/2009. Entro 24 mesi ossia entro il 21/05/2011 il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per assicurare l’autonomia finanziaria dei comuni province, regioni e città metropolitane attraverso l’ordinamento della finanza pubblica, del sistema tributario e la definizione della perequazione.
RispondiEliminaPer quanto riguarda i fondi perequativi ed al suo riparto, gli enti locali saranno eseguiti i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire nel bilancio delle regioni due fondi, uno al comune l’altro alle province e città metropolitane. Le modalità per l’aggiornamento di questi fondi avverranno l’uno col fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale, l’altro con indicatori del fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale del settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale. Tali indicatori tengono conto della dell’entità dei finanziamenti dell’unione europea;
b) ripartire il fondo perequativo tra singoli enti;
c) definire le modalità della spesa corrente standardizzata in relazione all’ampiezza demografica;
d) definire le modalità di entrate standardizzate valutata dai tributi propri ed aliquote standard;
e) definire le modalità di spese diverse, dirette a ridurre la capacità fiscale attraverso la dimensione demografica;
f) definire le modalità per cui le regioni con intesa dei comuni possono procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome del fabbisogno di infrastrutture. In questi casi il riparto delle somme viene effettuato sulla base di parametri definiti;
g) i fondi rinveniente dalla regione ai comuni sono trasferiti entro 20 giorni dal loro ricevimento.
Nel sistema tributario degli enti locali la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l’attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali. Le modalità secondo cui le spese dei comuni sono finanziate dal gettito derivante da una compartecipazione all’iva, da una compartecipazione all’imposta sui redditi delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare con esclusione della tassazione patrimoniale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; disciplina i tributi propri comunali attraverso scopi che il comune si prefissa nelle opere pubbliche e di investimento pluriennali nei servizi sociali o di flussi turistici e mobilità urbana; premia l’unione e la fusione tra più comuni; prevede entro quali limiti i comuni possono adottare aumenti di tributi; che dal 2013 vi sarà la soppressione del trasferimento dalle regioni a statuto ordinario ai comuni all’addizionale all’irpef.
Renato Segue commento
Nel caso in cui ci troviamo di fronte squilibri economici e sociali tra aree, la procedura sarà di promuovere lo sviluppo economico, rinnovare gli squilibri economici e sociali, favorire diritto alla persona. In essi vi sono dei principi e criteri direttivi tra cui: finanziamenti con contributi speciali da parte dello Stato con finanziamenti della U.E. e con cofinanziamenti nazionali, attraverso la programmazione pluriennale. I cofinanziamenti della U.E. non possono essere sostituiti dai contributi speciali dello Stato.
RispondiEliminaC’è da aggiungere che per gli enti locali che non raggiungono gli obiettivi assegnati, è previsto un procedimento detto “piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza”. Esso serve ad accertare le cause degli scostamenti e stabilire le azioni correttive da adottare, fornendo agli enti locali assistenza tecnica.
Per gli enti locali dovranno ancora essere definiti le regole e le modalità della fase transitoria per un periodo di 5 anni al fine di garantire il superamento del criterio della spesa storica.
La devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare è disciplinata dall’art.2 del dlgs 14/03/2011 nr.23.
Detta devoluzione della fiscalità immobiliare decorre dall’anno 2011 mentre il federalismo municipale entrerà in vigore l’anno 2014.
Ai comuni è devoluto l’intero gettito dei tributi o una quota dello stesso. In ogni caso deve trattarsi di gettito relativi agli immobili collocati nel loro territorio.
Quindi abbiamo detto che dal 2011 ai comuni sarà devoluto il gettito dei seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti pari al 30% del gettito;
b) imposta ipotecaria catastale quota devoluta 30%;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche solo per i redditi fondiari e non agrari devoluta al 100%;
d) imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione degli immobili devoluta al 100%;
e) tributi speciali catastali devoluta al 30%;
f) tasse ipotecarie devoluta al 30%;
g) cedolare secca sugli affitti.
La cedolare secca è disciplinata dall’art.3 del D.Lgs. n.23/2011.
La sua applicazione è una facoltà che parte dai contribuenti mentre abbiamo visto la devoluzione della fiscalità immobiliare.
Abbiamo detto che la cedolare è una facoltà del cittadino. Infatti possono optare per l’applicazione di una imposta a titolo definitivo.
In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento di una unità immobiliare abitativa locata al solo uso abitativo può optare per l’applicazione di una cedolare secca. Tale opzione può essere esercitata dal titolare o proprietario dell’immobile.
Questa facoltà però non è consentita per gli immobili ad uso abitativo ove si effettua un’attività di impresa o di enti professionali.
Renato segue commento
Il regime facoltativo parte dal 2011 per immobili ad uso abitativo e loro pertinenze.
RispondiEliminaLa cedolare secca sostituisce l’Irpef; l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione; l’imposta di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.
L’aliquota è del 21% per i contratti liberi ed è del 19% per quelli concordati.
Quindi per l’anno 2011 si paga il 21% o 19% sull’85% del fitto e per il 2012 il 21% o 19% sul 95% del fitto.
Dove non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti inferiori a 30 giorni) si può optare per la cedolare secca in fase di dichiarazione dei redditi.
Nel caso di omessa registrazione del contratto, la sanzione amministrativa oscilla dal 120 al 240% dell’imposta dovuta.
La quota di gettito della cedolare secca ai comuni delle regioni a statuto ordinario è del 21,7% per il 2011 e del 21,6% dal 2012 in poi. Dette quote possono essere incrementate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con la conferenza di Stato-città ed autonomie locali.
Dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso con la contestuale ed equivalente riduzione della quota del 30% della compartecipazione al trasferimento immobiliare e ove è necessario, della quota del 2% dell’IVA.
Esiste anche un fondo sperimentale di riequilibrio che è motivato dall’esigenza di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare. La durata di questo fondo è di tre anni.
L’attribuzione della compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto non necessita di deliberazione da parte del comune. La sua percentuale è fissata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’art.123 L.220/2010 (legge di stabilità) stabilisce che sino all’attuazione del federalismo fiscale è confermata per le regioni e per gli enti locali di non deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti tassa rifiuti (TARSU).
Questo blocco ha trovato una deroga nell’art.5 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23. essa deroga riguarda solo l’addizionale all’Irpef istituita con D.Lgs. del 28 settembre 1998 n.38.
Il D.Lgs. 23/2011 prevede che con predetto regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.23/2011, viene disciplinata la graduale cessazione anche parziale della sospensione del potere dei comuni (ubicate sempre nelle regioni a statuto ordinario) di istituire l’addirper ovvero di aumentare la stessa addizionale nel caso in cui sia già stata istituita. Infatti la graduale eliminazione del blocco può decorrere solo dall’anno 2011.
Dette deliberazioni hanno effetto dall’anno di riferimento.
In caso di mancata emanazione del regolamento entro il 6 giugno 2011 i comuni che non hanno istituito l’addizionale ovvero che l’anno istituita in ragione di una aliquota inferiore al 0,4%, possono portare l’aliquota per i primi due anni al limite massimo dello 0,4% ed in ogni caso l’aliquota non può essere istituita o aumentata in misura dello 0,2% annuo.
Renato segue commento
L’art.6 del D.Lgs. nr.23/2011 non introduce un nuovo tributo. Prevede la revisione dell’imposta di scopo ISCOP destinata esclusivamente alla copertura di spesa per la realizzazione di opere pubbliche di cui all’art.1 comma da 145 a 151 della finanziario 296/2006.
RispondiEliminaInfatti i comuni dal 01/01/2007 possono istituire una imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione delle opere pubbliche. La istituzione di questa tassa avviene con regolamento adottato ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446/97.
Per quanto riguarda la individuazione delle spese imponibili dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, deve essere eseguita nel rispetto degli adempimenti dei contribuenti.
I regolamenti sono approvati dal Consiglio e non hanno effetto prima del 01/01 dell’anno successivo ai sensi dell’art.42 del D.Lgs.267/2000.
Detti regolamenti devono essere comunicati entro 30 giorni in allegato alla delibera al Ministero delle Finanze e sono rese pubbliche sulla Gazzetta Ufficiale.
Questa imposta può essere istituita per:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere vaie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parchi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative ai nuovi spazi per eventi ed attività culturali, allestimento mussali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
Questo elenco deve considerarsi di carattere tassativo.
Il regolamento che istituisce l’imposta determina quindi tutte le lettere riportate sopra.
Vi è da aggiungere che l’imposta di scopo può essere applicata per le categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di 103,29 prevista dall’art.8 comma 2 e 3 del decreto 504/92, mentre per l’abitazione principale che gode dell’esenzione ICI è esente dall’ISCOP (imposta di scopo).
L’imposta è dovuta in relazione alla stessa spesa pubblica e la sua base imponibile è quella dell’imposta comunale sugli immobili di cui all’art.5 del D.Lgs 504/92.
L’aliquota da applicare alla base imponibile non può superare lo 0,5%.
Il gettito non può superare il 30% dell’ammontare delle spese dell’opera da realizzare nel caso in cui, l’opera pubblica non abbia inizio entro due anni successivi.
Col decreto interministeriale del 23/03/09 è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale ed il modello di bollettino del conto corrente postale a favore del soggetto che svolge il servizio di riscossione del tributo per conto dell’ente locale.
Tuttavia, anche per l’ISCOP c’è il blocco delle aliquote sino all’attuazione del federalismo fiscale ed è ovvio che si prevede una revisione dell’imposta di scopo che verrà effettuata col D.P.R. ai sensi dell’art.17 c.2 L.400/88. detto regolamento è da adottare entro il 31/10/2011.
Il contenuto di detta revisione prevede:
a) individuazione di ulteriori opere pubbliche già elencate;
b) l’aumento sino a 10 anni della durata massima di applicazione dell’ISCOP, ossia si passa da 5 anni già previsti a 10.
c) La possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero della spesa dato che oggi il gettito complessivo non può superare il 30%.
Renato segue commento
Cosa c’è da aggiungere con le mie dita malate se continuano a scrivere su questa vecchia tastiera da pochi cent?
RispondiEliminaRileggete, rileggete e rileggete quanto ho scritto ed aprite la finestra voi politici per una buona boccata d’aria fresca il vostro Renato è alla porta d’ingresso aspettando che qualcuno (politico) comprenda quello che ho detto.
Credo nessuno e su questo tema sono ampiamente convinto.
Sindaco, assessori volete ulteriori spiegazioni?
Le porte del paradiso sono aperte (se sarà consentito a voi) altrimenti il primo canto di Dante vi attende.
Renato e la fine del commento
Buona letture e rilettura
AUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!………….. ulula il lupo nelle notti di luna piena;
RispondiEliminaAUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!………….. ulula il coyote nelle notti senza luna piena;
AUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!…………. ulula Renato tutti i giorni.
Per Lilli,
anche te sei un po’ sbadata e vuoi sapere perché?
I commenti seguivano un iter, una logica, una razionalità e solito modo lasci strascico da qualche parte.
Non preoccuparti, non c’è ragione di incazzarsi o prendersela per così poco.
Se ricordo bene il dattiloscritto finiva in questo modo:
sindaco, assessori, il paradiso bisogna guadagnarselo (sempreché lo meritate bussando alle porte del paradiso “Dylan Bob”) altrimenti vi aspetta il primo canto di Dante.
Meditate politici meditate e fate tesoro di quello che ho scritto.
Renato
Come al solito sono un po’ sbadato
RispondiEliminaHo riletto il commento tosto tosto. Quanti errori vi sono?
Secondo il mio parere moltissimi (vedasi la nuova manovra salva Italia).
Una considerazione v’è da fare:
tutte le normative emanate prima della SALVA ITALIA che fine faranno?
Ma questa è un’altra storia sì è un’altra storia.
Un attimo: cerco qualcosa sulla scrivania.
Vediamo un po’!
Il libro di diritto costituzionale … il libro di diritto civile … di diritto penale … di matematica … di trigonometria … playboy … cronaca vera …
Non resta altro da fare … bisogna servirsi della lanterna di Diogene o lambiccarsi per scovare nei posti più nascosti dei veri personaggi politici.
il piccarsi, lo sciorinare e dare il contentino pragmatico alla gente;
Vecchio uomo che guardi attraverso i mie occhi.
Vecchio uomo, quando guardi attraverso i miei occhi scruti il tuo paese.
Vecchio uomo non ti stancare mai di guardare attraverso i miei occhi la tua città che volge in un’era di una politica sbagliata.
Vecchio uomo non scoraggiarti è arrivata l’evoluzione del digitale.
Vecchio uomo questa è evoluzione, progresso, cultura, arte, sport e moda di un paese lasciata al volere di chi crede di saper comandare. Cosa fanno?
Vecchio uomo ringrazio DIO per avermi creato per condurre questi politici nostrani ad una vita più sana.
Tratto dal libro di Renato pag.4 ultimo capoverso.
Renato
Giorni duri ho trascorso con altri politici da Regioni D’ITALIA.
RispondiEliminaUn buon budget culturale lo tengo nel mio sacco di cannavazzo.
Politici si aprono le danze?
Volete aprire le danze con me Renato?
OH! DIMENTICAVO!
Non sono rock sono lenti.
LUMACHINE!?!?!?
LUMACHINE!?!?!?!
LUMACHINE!?!?! DOVE SIETE?
NON TEMETE I MIEI COMMENTI sono integralmente formati da una buona arte, buona cultura, buono sport e buona musica per le orecchie da mercante.
Volete sapere cosa dicono i mercanti quando non vogliono intendere?
Dicono:
AH!? COME!? NON CAPISCO!?
Io dico,
vi capisco anche se parlate una lingua diversa.
E Renato fece scopa con l’asso di denari.
Renato
In un blog famoso milanese non v’è momento di stand by.
RispondiEliminaA simili commenti, gli interventi di chi legge sarebbero stati duri.
Che differenza di mondo,… ho detto di mondo non di regione.
Quanto mi dispiace per il mio paese che dovrà aspettare il cittadino del nord per far cambiare qualcosa.
Piccola considerazione nascosta:
ho saputo che a Grottaglie si parla di rimpasto politico e di cariche assessorili.
Su! Cittadini!
La vogliamo chiamare innovazione?
Nella lingua italiana innovazione vuol dire novità, vuol dire mutare un sistema introducendo qualcuno di nuovo.
Secondo voi abbiamo bisogno di una innovazione o di un innovatore?
Sindaco, sono a sua completa disposizione, mi nomini “innovatore dei blogs”
OH! Dimenticavo! Lo zenit non segna mezzogiorno segna qualcos’altro.
Renato
Come al solito sono un po’ sbadato
RispondiEliminaOra più di prima sono rimasto solo a ballare l’ hully gully … un passo avanti e due di lato, un passo avanti e due di lato, un passo avanti e due di lato, un passo avanti e due di lato, … un passo avanti e due di lato.
Non arriverò al mio obiettivo se continua a portare un passo avanti e due di lato.
Meditate politici meditate e fate tesoro di quello che ho detto.
Renato
Per ciccio annicchiarico
RispondiEliminain oraquadra non ho potuto inserire il commento per pochi caratteri anzi per pochi spiccioli di caratteri.
meriti o no questa considrazione da parte mia?
forse no, però dato il periodo natalizio ti regalo quanto segue che è solamente un'anteprima.
I miei commenti hanno bisogno di spazio e qui spazio a mia disposizione non c’è.
Per questo motivo poco chiaro ciccio annicchiarico ti inserirò in un commento su questo blog nelle sezione di Spettacolo, Cultura, Sport e Tempo libero.
Come ben sai io sono allargato, molto allargato rispetto alle tue conoscenze effimere di politica.
Mi dispiace per le tue bassezze politiche … non preoccuparti potrai bere alla mia fonte inesauribile di cultura, sport, moda, arte e musica per le tue orecchie.
UUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHH! Come mi diverti ciccio annicchiarico. Il preludio è alle porte aspetta … mi raccomando … aspetta … anzi gusta momentaneamente questa andante moderato.
chi decide dei compensi agli amministratori comunali, provinciali, regionali e nazionali?
Chi decide delle detrazioni d’imposta?
Quali sono le regole per la detrazione?
Perché vengono eseguite le detrazioni?
Perché ad alcuni amministratori non vengono eseguite le detrazioni?
Perché si parla di detrazioni del 50 o 40 o 30%?
Perché .. …
Per non stancarti e non uscire fuori dal tema io ti benedico e prima della benedizione abbassa il capo, Renato alza la mano per appoggiarla sul tuo capo (att.ne non il tuo reggente che ti regge altro ma il tuo capo come testa.
Renato