Lo "Sportello dei diritti" segnala un´importante sentenza del Giudice di Pace di Caserta mercoledì 6 dicembre 2006.
Forse se tutti facessimo ricorso finirebbe questa vergogna delle strisce blu, considerato che la loro istituzione è stata voluta per agevolare alcuni personaggi locali e di cui nessuno ne parla più. Chissà perché?
vorrei sapere chi sono i noti personaggi di cui parli: se non si fanno i nomi siamo al livello deglianonimi che sparano veleno.
RispondiEliminaQuindi aspetto una tua risposta precisa.
Poi mi interessa il succo della sentenza: me la spieghi?
Abbiate pazienza e presto lo si saprà.
RispondiEliminaComunque nelle stanze del potere lo sanno benissimo chiedete conto agli amministratori grottagliesi e forse vi sapranno dire o meglio velo vorranno dire.
Comunque gli addetti ai lavori sanno benissimo a chi mi riferisco.
E' ora che la gente onesta si faccia saltare la mosca al naso e si muova.
RispondiEliminacerto ma tu devi avere il coraggio di dire i nomi: se no sei come gli anonimi che buttano veleno.
RispondiEliminase sei schietta lo devi dire altrimenti sono parole e sei come gli altri
No caro, andateveli a cercare voi i nomi,tanto siete anonimi.
RispondiEliminae allora non dire niente: se non sai nulla non dire nulla.Inutile buttare le pietre e nascondere le mani.
RispondiEliminaSe sai parla se non sai zitta.
io parlo fin dove mi fa comodo ...il resto lo lascio dire agli altri...mica so fessa...quindi non ti sbracciare più di tanto io faccio il cavolo che mi pare con o senza la tua approvazione. Fattene una ragione oppure smamma anche tu caro Amministratore dai bruciori al lato b
RispondiEliminaMi sa che state prendendo un abbaglio.....leggete!!
RispondiElimina"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. (1)
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400. (2)
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (3)
CALMI ED ATTENTI A DARE INFORMAZIONI INESATTE.
RispondiEliminaDice infatti la Cassazione :
" Il codice della strada definisce "sosta" la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente ex art. 157, comma 1, lett. c) - e "parcheggio" l'area o l'infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, comma 1, n. 34). Il parcheggio o la sosta dei veicoli che il sindaco può "vietare o limitare o subordinare al pagamento" - "ex" artt. 7, comma 1, lett. a) e 6 comma 4, lett. d) - si distinguono conseguentemente tra loro solo per l'elemento topografico della sosta dei veicoli (nel primo caso, avviene in un'area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e nel secondo, in aree poste all'interno della carreggiata) e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo. Ne deriva che la sosta in parcheggio, al pari di quella all'esterno di essa, rientrano entrambe nella previsione dell'art. 157, comma 6 cod. str. E qualora esse siano state subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all'operatività della sanzione pecuniaria di cui al comma 15 dell'art. 7 cod. strada. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza del G.d.P. che aveva affermato che nessuna norma prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio). (Cassa con rinvio, Giud. pace Caserta, 29 settembre 2003)
Cass. civ., Sez. II, 02/09/2008, n. 22036
PARTI IN CAUSA
Comune di Caserta C. B.A."
Più sottile del GdP di Caserta quello di Novara, il quale così ha stabilito :
RispondiElimina“L'adempimento 'particolarmente gravoso' per gli utenti (ai fini del pagamento del parcheggio, in quanto, nella fattispecie, la macchinetta per l'emissione dei ticket è utilizzabile solo con denaro contante e contato, non accetta importi superiori a quelli previsti, non dà resto e non vi è un cambia monete; tutti tali circostanze erano state confermate dalla resistente) rende accoglibile l'opposizione. Nel caso in esame, sarebbe opportuno invece facilitare gli utenti che intendono adempiere, sostituendo gli apparecchi con altri predisposti per dare il resto e/ inserire dei cambiamonete e/o prevedere dei tagliandi acquistabili anche in blocchi.”
Giudice di pace Novara, 01/07/2008
BISOGNEREBBE CONOSCERE L'ORIENTAMENTO DEI GIUDICI DI GROTTAGLIE.