È stato discusso presso la Corte Costituzionale l’art. 3, c. 1° della legge Regione Puglia 31/10/2007 n. 29 (Tutela dell'ambiente - Regione Puglia - Smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui gli impianti di smaltimento siti nella regione Puglia siano quelli appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi)- rif. artt. 41, 117, c. 2° lett. s) e c. 3°, e 120 della Costituzione.
Infatti le sezioni di Lecce e di Bari del Tribunale Amministrativo Regionale avevano rimandato alla Suprema Corte l’art. 3, c. 1° della legge Regione Puglia 31/10/2007 n. 29 dopo i ricorsi presentati da Vergine srl e Società Recuperi Pugliesi s.r.l. subito dopo che la regione Puglia aveva approvato la proposta di legge di iniziativa popolare presentata da Vigiliamo per la discarica e dai comitati jonici e sottoscritta da oltre 16.000 cittadini pugliesi oltre che da due Province e sette Comuni.
Difendevano la legge: per la regione Puglia gli avvocati Bartolomeo Della Morte e Maria Alessandra Sandulli; per Vigiliamo per la discarica e comuni di Taranto, Fragagnano, Lizzano, Monteparano e Faggiano, l’avv. Antonio Lupo.
I difensori della legge regionale hanno ribadito che essa applica i principi di prossimità e appropiratezza sanciti dall’Unione Europea, ne hanno difeso la costituzionalità, hanno sottolineato che la tutela della salute spetta alle Regioni, hanno evidenziato come la legge non proibisca lo smaltimento dei rifiuti speciali in Puglia ma lo condizioni alla dimostrazione che tali rifiuti non sia possibili smaltirli in discariche appropriate più prossime al luogo di produzione.
All’udienza era presente una rappresentanza del comitato Vigiliamo per la discarica.Si attende ora l’esito di quanto è stato discusso presso la Corte Costituzionale.
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