Le critiche mosse nei giorni scorsi dai consiglieri comunali Filippo Condemi e Giovanni Ungaro sono assolutamente prive di fondamento poiché basate su una palesemente erronea interpretazione dell’art. 12 del codice della strada, laddove il potere di contestare le violazioni incontrano un limite di competenza territoriale nel senso geografico (tutto il territorio provinciale) e non nella giuridica proprietà delle strade su cui esse vengono commesse: sicché la Polizia Provinciale può espletare le funzioni di polizia stradale da Avetrana sino a Ginosa, incluse tutte le strade comunali, regionali e statali.
Invero, la Polizia Provinciale, soprattutto a seguito dell’accordo tra il Sindaco del Comune di Taranto, dott. Ippazio Stefano e il Presidente della Provincia di Taranto, dott. Giovanni Florido, quotidianamente, e con grande sacrificio, collabora con la Polizia Municipale di Taranto. Tale collaborazione è finalizzata ad assicurare una costante vigilanza nelle strade cittadine per il rispetto delle norme del Codice della Strada anche in considerazione dell’elevato movimento veicolare o dei pericoli che da esso derivano. Tra i pericoli che cagionano criticità lungo le strade cittadine del capoluogo vi sono anche i comportamenti irresponsabili in violazione alle norme del Codice della Strada, quali la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’alta velocità, il mancato utilizzo del casco o la sosta che crei intralcio al normale flusso della circolazione stradale e il transito sulla corsie preferenziali, nonché la sosta di veicoli sugli accessi per i diversamente abili.
Da evidenziare che gli Agenti della Polizia Provinciale di Taranto anche prima dell’accordo operava in tal senso e a seguito dello stesso tale attività è stata intensificata.
Purtroppo, proprio all’indomani delle affermazioni dei consiglieri si sono verificate diverse criticità che hanno aggravato l’operato degli Agenti operanti durante l’espletamento del proprio servizio (aggressioni verbali da parte dei cittadini intolleranti, resistenze varie, danno all’immagine dell’Ente ecc.).
E’ da evidenziare che né la dottrina, né la giurisprudenza hanno mai messo in discussione le competenze della polizia provinciale in materia stradale, ribadendo sistematicamente la legittima
Peraltro dovrebbe esser noto a tutti gli operatori del diritto che gli agenti della Polizia Provinciale rivestono la qualifica di: “Pubblico Ufficiale”, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale; “Agente di Polizia Giudiziaria”, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b, del Codice di Procedura Penale; “Agente di Polizia Stradale”, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni; “Agente di Pubblica Sicurezza”, ai sensi dell'art. 27 della L. 157 dell'11/02/1992, previo riconoscimento della qualifica da parte del Prefetto; il dirigente e gli ispettori rivestono la qualifica di “Ufficiale di Polizia Giudiziaria”, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale.
Del tutto gratuite sono poi le affermazioni circa la destinazione dei proventi delle sanzioni, poiché è lo stesso codice della strada in modo inequivoco ad attribuirle all’ente di appartenenza degli agenti accertatori, salvo le contravvenzioni in materia di velocità che devono essere divise al cinquanta per cento (ad ulteriore conferma che le violazioni su strade comunali possono essere contestate anche da agenti appartenenti ad amministrazione diversa da quella proprietaria della strada). Inoltre, si conferma che per l’inosservanza ad ordinanze e regolamenti comunali, è stato indicato sui relativi verbali di effettuare il versamento solo ed esclusivamente sul conto della tesoreria del Comune di Taranto.
avv. Stefano Semeraro
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