Il Capogruppo del Pd Alfonso Annicchiarico: “Indebita strumentalità da parte di alcune forze e movimenti politici alla vigilia della competizione elettorale”
Dopo i ripetuti attacchi degli scorsi giorni ad opera di alcune forze politiche e da parte di associazioni e movimenti cittadini, il Pd di Grottaglie fa chiarezza sull’iter burocratico che ha reso possibile la recente approvazione di alcuni piani di lottizzazione, illustrandone le peculiarità in una nota a firma del capogruppo in Consiglio comunale Alfonso Annicchiarico. "In primo luogo - rimarca Annicchiarico - va rilevato che a seguito della sentenza del T.A.R. Puglia n. 2632/08 che dichiarò decaduto il P.R.G approvato nell’anno 2003, il Consiglio Comunale con la delibera n. 42 del 05.05.2009 avente quale oggetto :” Sentenza TAR Puglia n. 2632 del 15.12.2008 di annullamento della delibera di approvazione del P.R.G. Presa d’atto ed avvio delle procedure per dare esecuzione a quanto con la stessa disposto” intese conformarsi all’indirizzo costante del T.A.R. di Lecce che nei vari contenziosi che negli anni precedenti la data di approvazione del P.R.G. si erano istaurati tra il Comune di Grottaglie ed alcuni privati, aveva in modo costante dichiarando decadute le norme di salvaguardia.
Infatti, con la sopra citata delibera il Consiglio Comunale, al fine di evitare ulteriori contenziosi, ebbe a statuire che “ quale utile indirizzo per l’ufficio tecnico comunale settore urbanistico, è bene precisare che sino a quando non sarà ridata efficacia al P.R.G. annullato, gli interventi edilizi restano governati dalla vigenza del P.R.G. approvato nell’anno 1978”.
Alla luce di tale delibera alcuni privati hanno proceduto nell’anno 2009 a rivolgere istanza affinchè l’amministrazione provvedesse alla approvazione di n. 2 piani di lottizzazione redatti secondo l’indirizzo fornito con ampia maggioranza dal Consiglio Comunale.
Lo stesso Consiglio Comunale nel mese di marzo dell’anno 2010 procedette alla adozione di detti strumenti urbanistici.
Nel tempo trascorso, tra la data di adozione e il consiglio comunale ultimo scorso, si è avuta notizia dell’avvenuta riapprovazione da parte della Regione Puglia del P.R.G. annullato, che alla luce degli autorevoli pareri giunti in consiglio comunale assumeva piena efficacia solo dopo la pubblicazione sul B.U.R.P. al momento non ancora intervenuta.
Risultando evidente - conclude il capogruppo del Pd - che l’approvazione da parte del Consiglio Comunale dei piani redatti in conformità dello strumento urbanistico del 1978 rappresentava un atto dovuto.
Premesso che, nella nostra Regione, l'uso e l'assetto del territorio è disciplinato dalla L.R. 56/80 e dalla L.R. 20/2001;
RispondiEliminaPer l'adozione e approvazione di un piano di lottizzazione si applica l'art.21 della L.R.56/80; L'ultimo comma dell'art. 21 della citata legge stabilisce:..è vietato approvare P.P. riferiti ad aree la cui disciplina, rispetto allo strumento urbanistico vigente, risulti modificato da un nuovo PRG o sue varianti, adottato e non ancora approvato.
L'approvazione di un piano di lottizzazione, NON E' UN ATTO DOVUTO, pur se conforme al PRG, ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell'Autorità chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, in ogni caso, il provvedimento assunto dall'Autorità deputata a decidere, positivo o negativo, dovrà essere congruamente istruito e motivato e dovrà tenere conto esclusivamente della conformità del progetto con le prescrizioni di legge, di regolamento o degli strumenti urbanistici vigenti o anche della intervenuta modifica della disciplina delle aree interessate al piano, ad opera di un nuovo PRG o sue varianti adottato e non ancora approvato ai sensi dell'art. 21 della L.R.56/80 ( Con.Stato, sez.IV n° 957/2004). Sembra proprio il caso di Grottaglie.
Alla luce di quanto innanzi premesso,rimane un dato politico che è quello che mi preme sottolineare.Il Comune di Grottaglie a fronte della bocciatura del PRG da parte del Tar Puglia, che occorre chiarire era basata sulla mancata ripubblicazione delle determinazioni assunte dal C.C. che non hanno consentito, la produzione di eventuali osservazioni da parte dei cittadini, quindi la bocciatura non riguardava il piano in quanto tale,ha deciso, per difendere la sua scelta politica di pianificazione del territorio, di procedere alla ripubblicazione degli atti attinenti il PRG uniformandosi a quanto disposto dal Tar e contestualmente proporre ricorso al Con. di Stato avverso la sentenza del Tar.
Questo modo di operare, sta a significare che quella pianificazione del territorio approvata dall'assise comunale era ritenuta politicamente valida tanto da essere difesa nelle sedi competenti.
Il PRG strenuamente difeso, è stato definitivamente approvato dalla Regione Puglia in data 28.12.2010 e al di là dei vari pareri sebbene autorevoli ma in contrasto tra di loro sulla decorrenza della vigenza del PRG, rimane il dato di fondo che, chi ha approvato i piani di lottizzazione sapeva che questi erano in contrasto con il nuovo PRG.espressione politica della maggioranza e strenuamente difeso. Allora se i fatti stanno così, mi chiedo come fa un consigliere comunale nonchè capo gruppo del partito di maggioranza nonchè un tecnico in materia a parlare di atto dovuto, dovuto da che cosa, dovuto da chi, dovuto per chi.