Si sa che informazione è potere. La libertà di acquisire informazioni significa libertà di apprensione e libertà di partecipazione al potere. Se analizziamo la reale conoscenza che ognuno ha della realtà sociale, politica ed economica emerge che essa risulta frammentaria ed occasionale. Il motivo principale di tale stato è dovuto a elementi che limitano l’accesso ai fatti che ognuno intende conoscere; da questa penuria di informazioni scaturisce una serie di giudizi basati sulla pura immaginazione. Oltretutto i mezzi di informazione (internet escluso) sono in mano a poche persone intorno alle quali si sono costituite delle élite, che plasmano e spesso deformano l’informazione col chiaro intento di disinformare e spesso di non informare. Questo mondo della conoscenza oscuro, occulto, opaco, permette a politici e manager di agire in modo irresponsabile, poichè, così sono chiamati al rendiconto solo a fatto compiuto.Ma esiste un diritto all’informazione da parte del cittadino? È garantito il libero accesso alle fonti da parte un qualsiasi individuo che vuole informarsi?La risposta è si. Nonostante la nostra Costituzione sull’argomento sia poco indicativa, garantendo attraverso l’art. 21 esclusivamente la libertà di manifestare il proprio pensiero, grazie ai Trattati Internazionali e all’Ordinamento Comunitario abbiamo potuto avere una legislazione ordinaria che, da una parte garantisce il diritto all’informarsi e dall’altra impone agli enti interessati l’obbligo di informare.
Vi cito alcuni esempi:
· Legge 241/90, che permette l’accesso ai documenti della pubblica amministrazione al fine di assicurarne la trasparenza amministrativa· Legge 82/2005, che impone agli enti della Pubblica Amministrazione (enti territoriali compresi) di rendere fruibile un dato da parte di tutti attraverso la pubblicazione in internet
· Legge n°4/2004 che detta le disposizioni per favorirne l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
· Legge finanziaria 2008, che impone alla pubblica amministrazione la pubblicazione di informazione sulle “collaborazioni esterne” indicanti soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato come previsto da legge le suddette garanzie legislative sono spesso disattese dagli enti interessati per cui è sempre difficile per il comune cittadino saper come si stia sviluppando l’attività amministrativa del proprio paese, provincia o regione. Le ragioni losche di questa “censura” sono spesso rese note dalla magistratura che ci porta a conoscenza di disonesti amministratori il cui unico scopo è lucrare con l’attività amministrativa. Da parte nostra crediamo che il potere pubblico non può svolgere la sua attività nel mistero e nel segreto degli uffici, ma deve esercitarla nel modo più trasparente possibile, per cui ci impegniamo a dare al cittadino non solo le informazioni ma specialmente gli strumenti affinchè egli possa informarsi e pretendere di essere informato. Solo in questo modo si può ottemperare al principio di democraticità e rendere un pò meno distante il diritto alla verità.
Ernesto Ciccarese
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